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La Finanziaria 2009
 
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Articolo 83 - Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

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28-septies. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio»;
b) al comma 14, le parole da: «i risultati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1».
28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies dal presente articolo.
28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-opties, dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;
b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;
e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni.
28-decies. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'agenzia delle Entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.
28-undecies. L'agenzia delle Entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.
28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

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